Bonus 600: ammessi i professionisti iscritti a Casse private

30 marzo 2020

Sabato 28 marzo è stato firmato il decreto con cui parte delle somme del Fondo per il reddito di ultima istanza (art. 44 D.L. 18/2020) vengono destinate al sostegno del reddito di lavoratori autonomi e professionisti iscritti ad enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

L'indennità di 600 euro è riconosciuta per il mese di marzo ad alcune categorie specifiche, a condizione che il soggetto richiedente:

  • abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti per l’anno 2019;
  • non sia già titolare di pensione;
  • non sia già percettore di altre misure a sostegno del reddito, né del reddito di cittadinanza.

Lavoratori con reddito entro i 35.000 euro

Sono i lavoratori che nell'anno di imposta 2018 hanno percepito un reddito complessivo (al lordo dei canoni da locazione breve o assoggettati a cedolare secca), non superiore a 35.000 euro "la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19".

Dubbi interpretativi

Nessun decreto ha disposto la sospensione delle attività professionali (sul punto sono intervenute soltanto decreti e ordinanze regionali), dunque lascia perplessi il riferimento alla limitazione dell'attività quale condizione di accesso al beneficio.

Più commentatori ritengono che l'espressione debba interpretarsi con riguardo agli effetti negativi dell'emergenza sanitaria in corso (come il fermo delle attività imposto ai clienti dei professionisti e agli effetti sui pagamenti delle parcelle).

Lavoratori con reddito compreso tra 35.000 e 50.000 euro

Sono i lavoratori che nell'anno di imposta 2018 hanno percepito un reddito complessivo (al lordo dei canoni da locazione breve o assoggettati a cedolare secca) compreso tra 35.000 e 50.000 euro e hanno cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma in conseguenza dell'emergenza epidemiologica.

Cessazione dell'attività

Per cessazione dell'attività deve intendersi la chiusura della partita Iva nel periodo compreso tra il 23.02.2020 e il 31.03.2020.

Riduzione dell'attività

Per riduzione dell'attività lavorativa deve intendersi una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. 

A tal proposito il reddito è individuato secondo il principio di cassa e dunque come differenza tra ricavi e compensi percepiti e spese sostenute nell'esercizio dell'attività.

Modalità di presentazione della domanda

Le domande per l'indennità dovranno essere presentate dal 1 aprile 2020 al 30 aprile 2020 unicamente all'ente previdenziale cui il professionista è iscritto, secondo modalità che saranno chiarite da ciascuna Cassa

Il professionista dovrà certificare, sotto la propria responsabilità:

  • di essere lavoratore autonomo/libero professionista, 
  • di non essere titolare di pensione;
  • di non essere già percettore di altre misure a sostegno del reddito, né del reddito di cittadinanza;
  • di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
  • di aver percepito nel 2018 un reddito non superiore ai due limiti di cui sopra;
  • di aver chiuso la partita IVA 
  • o di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito
  • ovvero, per titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di aver subito limitazioni dell'attività a causa dei provvedimenti restrittivi adottati per l'emergenza sanitaria.

All'istanza deve essere allegata:

  • copia fotostatica del documento d'identità e del codice fiscale,
  • coordinate bancarie o postali su cui si intende ricevere l'accredito. 

Le Casse provvederanno all'erogazione delle somme nell'ordine cronologico di presentazione delle domande, previa verifica dei requisiti.

Via libera anche ad agenti e rappresentanti di commercio

È stata rettificata la FAQ (link in continuo aggiornamento) sul sito del MEF relativa a rappresentanti e agenti di commercio. Come rilevato da un precedente articolo, la prima versione della risposta li escludeva dall'indennità a causa dell'iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatorie (Enascarco), per includerli nel Fondo di ultima istanza. L'aggiornamento della medesima risposta invece li include nella platea dei beneficiari dell'indennità al pari degli altri iscritti alla Gestione commercianti INPS.

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