La sospensione dei versamenti di aprile dipende dal fatturato

10 aprile 2020

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 23/2020 (decreto “liquidità”) ha reso operative le nuove proroghe e sospensioni dei versamenti tributari per il mese di aprile e seguenti.

Versamenti in scadenza a marzo 2020

L’art. 21 del Decreto rende possibile versare entro il 16 aprile 2020 i versamenti in scadenza il 16 marzo (già prorogati al 20 marzo). Dispone poi ulteriori differimenti.

Differimenti per versamenti in scadenza ad aprile 2020

Beneficiari

L’art. 18 del Decreto individua tra i beneficiari dei differimenti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con il domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato.

Versamenti sospesi

I soggetti sopra definiti possono sospendere i versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi a:

  • ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24 del DPR 600/73);
  • trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
  • IVA;
  • contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL.

Condizioni

Nel caso in cui i soggetti sopra definiti abbiano maturato ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 9 aprile 2020 (2019, per i soggetti “solari”):

  • la sospensione dei versamenti di aprile 2020 si applica a condizione che i soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del mese di marzo 2020 di almeno il 33% rispetto a marzo 2019;
  • la sospensione dei versamenti di maggio 2020 si applica a condizione che i soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 di almeno il 33% rispetto ad aprile 2019.

Nel caso in cui i soggetti sopra definiti abbiano maturato ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 9 aprile 2020 (2019, per i soggetti “solari”) occorre che la riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di marzo o aprile 2020, rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, sia di almeno il 50%.

Nel caso in cui i soggetti sopra definiti abbiano domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato e intrapreso l’attività di impresa, arte o professione a partire dal 1° aprile 2019 la sospensione opera a prescindere da ammontare di ricavi e compensi.

Soggetti di particolari province

Nel caso in cui i soggetti sopra definiti abbiano domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi del periodo d’imposta precedente, è prevista la sospensione dei versamenti IVA nei mesi di aprile e maggio 2020 nei confronti dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione a condizione che abbiano subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi, nel mese di marzo o aprile 2020, di almeno il 33% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso.

Nuova tempistica dei versamenti

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati alternativamente, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020;
  • mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

Settori maggiormente colpiti (artt. 8 del DL 9/2020 e 61 del DL 18/2020)

Per i soggetti che operano nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria (es. turismo, ristorazione, attività sportive e culturali, intrattenimento, assistenza, trasporti, ecc.) resta ferma la sospensione dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, dal 2 marzo al 30 aprile 2020, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi o compensi del 2019 e dalla misura della riduzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020.

Per le ulteriori sospensioni, anche tali soggetti dovranno rispettare i nuovi requisiti introdotti dal DL 23/2020.

Resta ferma anche l’ulteriore sospensione fino al 31 maggio 2020 (art. 61 comma 5 del DL 18/2020) per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche.

 

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