Credito d'imposta per imprese che lavorano in immobili locati

19 marzo 2020

Il Decreto "cura Italia" all’art. 65 riconosce un credito d’imposta ai soggetti imprenditori commisurato al canone di locazione relativo al mese di marzo per l’utilizzo dell’immobile di categoria C1 in cui viene svolta l’attività d’impresa.

Soggetti beneficiari

L'intervento è destinato agli esercenti attività d’impresa, nell’ambito della quale conducono in locazione un immobile in categoria catastale C/1. Pertanto, la misura non riguarda coloro che esercitano arti e professioni (c.d. “liberi professionisti”).

Attività incluse

La misura si applica alle sole attività per le quali il D.P.C.M. del 11/03/2020 ha espressamente sospeso la continuazione nel periodo di emergenza sanitaria:

  • attività di commercio al dettaglio, con esclusione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del richiamato decreto;
  • attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 del richiamato decreto.

Per un elenco esaustivo si invita alla consultazione degli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11/03/2020.

Caratteristiche dell’immobile

L’intervento riguarda immobili di qualsiasi metratura, a condizione siano inquadrati nella categoria catastale C1 (negozi e botteghe). Sono pertanto esclusi i laboratori di arti e mestieri.

Caratteristiche del contratto

L’intervento riguarda i soggetti che nell'attività d’impresa utilizzano un immobile (C/1) in base al titolo giuridico della locazione. Non è quindi previsto alcun beneficio nel caso di immobili C/1 utilizzati in base a contratto di comodato o detenuti in proprietà.

Mese di riferimento

Il Decreto non fa riferimento al pagamento del canone di locazione; si potrebbe pensare che il beneficio sia commisurato al canone di marzo 2020, indipendentemente dal fatto che sia stato pagato. I chiarimenti della relazione tecnica al Decreto parlano però di “pagamento del canone”, precisandosi che il credito d’imposta è relativo alle “spese sostenute” nel mese di marzo 2020.

La compensazione

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nell’ambito del modello F24, per il pagamento di altri debiti tributari, contributivi e/o assicurativi. Si ipotizza che il credito sia utilizzabile già a partire dalla prima scadenza utile (16 aprile 2020). Al momento in cui si scrive, manca il codice tributo da utilizzare per la compensazione.

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