Requisiti soggettivi
Con il recente “Decreto sostegni” (art. 1 del D.L. 41/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 marzo 2021) il Governo ha introdotto un nuovo contributo a sostegno dei titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o titolari di reddito agrario, purché siano residenti o stabiliti in Italia.
Tale contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’Irap.
Con lo stesso provvedimento sono stati approvati il relativo modello dell’istanza e le istruzioni di compilazione. Sul sito web dell'agenzia entrate è inoltre disponibile una guida di approfondimento.
Requisiti oggettivi
Il contributo viene commisurato alla riduzione del fatturato medio mensile 2020 rispetto a quello del 2019. Le condizioni per l’accesso alla richiesta sono di seguito elencate in modo sintetico:
- nell’anno 2019 il soggetto deve essere aver conseguito un ammontare di ricavi e compensi non superiore a 10 milioni di euro (per determinare ricavi e compensi rimandiamo ai chiarimenti forniti con le circolari n. 15 del 13 giugno 2020 e n. 22 del 21 luglio 2020);
- deve essere presente uno tra i seguenti requisiti:
- importo della media mensile del fatturato e corrispettivi relativa all’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e corrispettivi relativi all’anno 2019 (rileva anche il corrispettivo maturato dalla cessione di beni ammortizzabili);
- attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.
Per stabilire le cessioni e prestazioni rilevanti occorre fare ancora riferimento ai chiarimenti delle circolari n. 15 del 13 giugno 2020 e n. 22 del 21 giugno 2020.
Soggetti esclusi dal contributo
- Soggetti che hanno attivato la partita Iva successivamente al 23 marzo 2021, con eccezione degli eredi che hanno attivato partita Iva successivamente a tale data per proseguire l’attività del deceduto;
- soggetti che hanno cessato l’attività al 23 marzo 2021;
- enti pubblici (art. 74 del Tuir);
- intermediari finanziari e società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir).
Soggetti che hanno attivato la p. IVA tra 1 gennaio 2019 e 31 dicembre 2020
In questi casi vengono conteggiati fatturato e corrispettivi con data di effettuazione operazione dal primo giorno del mese successivo all’attivazione della partita Iva.
Esempio: il soggetto dotato di p. Iva dal 5 maggio 2019 dovrà conteggiare fatturato e corrispettivi da giugno a dicembre 2019.
Per questi soggetti, inoltre, se la differenza tra la media mensile del fatturato e corrispettivi dell’anno 2020 e quella dell’anno 2019 è negativa ma inferiore al 30%, ovvero pari a zero o positiva, spetta comunque il contributo (si veda il Provvedimento prot. 82454/2021 del 29/03/21).
Misura del contributo
Si determina applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e corrispettivi 2020 e l’analogo importo del 2019, variabile a seconda del volume di ricavi e compensi 2019:
- il 60% se il volume non supera 100 mila euro;
- il 50% se è maggiore di 100 mila ma non di 400mila euro;
- il 40% se oltrepassa 400 mila ma non 1 milione di euro;
- il 30% oltre 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
- il 20% se supera 5 milioni ma non 10 milioni di euro.
Massimale e minimali
Il contributo assegnato non può superare il valore di 150.000 euro.
Viene altresì disposto un ammontare minimo di 1.000 o 2.000 euro, rispettivamente per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Modalità di erogazione
A scelta del beneficiario (irrevocabile), l’Agenzia delle entrate può erogare il contributo spettante:
- mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica);
- mediante riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.
Presentazione dell’istanza
Il modello di istanza può essere predisposto e inviato all’Agenzia delle entrate tramite accesso all’area personale del sito "Fatture e corrispettivi" (percorso: contributo a fondo perduto>servizi per compilare e trasmettere l’istanza) a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021.
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